VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Regio decreto 19 settembre  1921,  n.  1283,  concernente
miglioramenti a favore del clero, e successive modificazioni; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
per gli affari esteri, Commissario per  l'aeronautica,  del  Ministro
Segretario di Stata per la giustizia e gli  affari  di  culto  e  del
Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  A decorrere dal 1° aprile 1925  e  fino  al  30  giugno  1928  sono
elevati: 
 
    a) l'assegno supplementare ai  parroci  del  Regno  nella  misura
necessaria per portare la congrua, compresi  i  proventi  casuali,  a
lire tremilacinquecento, al netto delle imposte  e  tasse,  dei  pesi
patrimoniali e degli oneri legittimamente  costituiti  sulle  rendite
beneficiarie in conformita' degli arti coli  2  e  3  della  legge  4
giugno 1899, n. 191, fermo restando il disposto dall'articolo 28,  n.
4, della legge 7 luglio 1866. n. 3036, per le parrocchie aventi  meno
di duecento abitanti: 
 
    b) l'onorario annuo consentito dall'articolo  4  della  legge  30
dicembre 1900, n. 454, e dal Regio  decreto  11  settembre  1919,  n.
1764, a favore  degli  economi  spirituali  civilmente  riconosciuti,
durante la vacanza delle parrocchie aventi  un  reddito  beneficiario
inferiore alle lire novecento fissate dalla legge 4 giugno  1899,  n.
191, da lire mille a lire milleduecentocinquanta; 
 
    c)  il  limite  delle  congrue  per  gli  ecclesiastici  di   cui
all'articolo 3 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 164, compresi  i
proventi casuali: 
 
    1° per i vicari e cappellani curati, riconosciuti ed  esercitanti
completo ministero parrocchiale con autonomia e indipendenza, da lire
millecinquecento a lire duemila; 
 
    2° per i canonici investiti delle due prime dignita' dei capitoli
cattedrali e palatini, da lire tremila  a  lire  quattromila;  per  i
canonici investiti di altra dignita' o  di  particolare  ufficio,  da
lire tremila a lire tremilacinquecento; per i  canonici  semplici  da
lire  duemilacinquecento  a  lire  tremila;  per  i  canonici  minori
(mansionari, beneficiati, ecc.),  da  lire  millecinquecento  a  lire
duemila; 
 
    3° per i vescovi od arcivescovi che esercitano il loro ufficio in
sede metropolitana, da lire dodicimila a lire diciottomila,  per  gli
altri  vescovi  od  arcivescovi  e  per  i  prelati  o  abati  aventi
giurisdizione vescovile, da lire dodicimila a lire diciassettemila. 
 
  L'assegno del quindici per cento per spese di culto,  nei  casi  in
cui e' dovuto ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge  4
giugno  1899,  n.  191,  e'  accresciuto  in  ragione  dell'aumentata
congrua.