VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1283, concernente miglioramenti a favore del clero, e successive modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, del Ministro Segretario di Stata per la giustizia e gli affari di culto e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 A decorrere dal 1° aprile 1925 e fino al 30 giugno 1928 sono elevati: a) l'assegno supplementare ai parroci del Regno nella misura necessaria per portare la congrua, compresi i proventi casuali, a lire tremilacinquecento, al netto delle imposte e tasse, dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie in conformita' degli arti coli 2 e 3 della legge 4 giugno 1899, n. 191, fermo restando il disposto dall'articolo 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866. n. 3036, per le parrocchie aventi meno di duecento abitanti: b) l'onorario annuo consentito dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, e dal Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1764, a favore degli economi spirituali civilmente riconosciuti, durante la vacanza delle parrocchie aventi un reddito beneficiario inferiore alle lire novecento fissate dalla legge 4 giugno 1899, n. 191, da lire mille a lire milleduecentocinquanta; c) il limite delle congrue per gli ecclesiastici di cui all'articolo 3 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 164, compresi i proventi casuali: 1° per i vicari e cappellani curati, riconosciuti ed esercitanti completo ministero parrocchiale con autonomia e indipendenza, da lire millecinquecento a lire duemila; 2° per i canonici investiti delle due prime dignita' dei capitoli cattedrali e palatini, da lire tremila a lire quattromila; per i canonici investiti di altra dignita' o di particolare ufficio, da lire tremila a lire tremilacinquecento; per i canonici semplici da lire duemilacinquecento a lire tremila; per i canonici minori (mansionari, beneficiati, ecc.), da lire millecinquecento a lire duemila; 3° per i vescovi od arcivescovi che esercitano il loro ufficio in sede metropolitana, da lire dodicimila a lire diciottomila, per gli altri vescovi od arcivescovi e per i prelati o abati aventi giurisdizione vescovile, da lire dodicimila a lire diciassettemila. L'assegno del quindici per cento per spese di culto, nei casi in cui e' dovuto ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, e' accresciuto in ragione dell'aumentata congrua.